PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 11 agosto 1991, n. 266, di seguito denominata «legge n. 266 del 1991», è sostituito dal seguente:

      «1. La Repubblica riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale, di promozione e di tutela dei diritti dei cittadini, nonché la collaborazione con le istituzioni alla programmazione delle politiche sociali, sanitarie, ambientali, culturali e quelle inerenti ai diritti civili».

      2. All'articolo 1 della legge n. 266 del 1991 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove organizzazioni di volontariato e di consolidare quelle già esistenti, che rispondano agli obiettivi di cui al presente articolo».

Art. 2.

      1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 266 del 1991 è sostituito dal seguente:

      «1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quelle prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1».

 

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      2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 266 del 1991 è sostituito dal seguente:

      «2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti e con modalità preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. Le somme percepite dal volontario a titolo di rimborso delle spese non valgono a costituire reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito».

Art. 3.

      1. All'articolo 3 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «ogni organismo» sono inserite le seguenti: «, coordinamento o federazione di organismi»;

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Non sono considerati organizzazioni di volontariato, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali di categoria, le associazioni di promozione sociale e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati»;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Le organizzazioni di volontariato si costituiscono con atto scritto nel quale, in particolare, deve essere indicata la sede legale. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti:

          a) la denominazione;

          b) l'oggetto sociale;

 

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          c) l'assenza di fini di lucro;

          d) l'attribuzione della rappresentanza legale;

          e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli aderenti, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;

          f) la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti. Per il responsabile di organizzazioni di carattere nazionale, iscritte nel registro di cui all'articolo 5-bis, l'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere una deroga alla presente lettera;

          g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli aderenti nonché i loro obblighi e diritti;

          h) la redazione del bilancio, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;

          i) le modalità di scioglimento dell'organizzazione».

Art. 4.

      1. All'articolo 5 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), sono premesse le seguenti parole: «quote e»;

          b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «contributi dello Stato» sono inserite le seguenti: «, delle regioni, degli enti locali,»;

          c) al comma 1, lettera d), dopo la parola: «contributi» sono inserite le seguenti: «dell'Unione europea e»;

          d) al comma 1, lettera f), la parola: «rimborsi» è sostituita dalla seguente: «entrate»;

          e) al comma 1, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti:

              «g-bis) rendite derivanti da patrimoni;

 

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              g-ter) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

              g-quater) ogni altra entrata finalizzata al raggiungimento degli scopi e compatibile con le finalità di cui agli articoli 1 e 2»;

          f) i commi 2 e 3 sono abrogati;

          g) al comma 4, le parole: «o analogo» sono soppresse.

Art. 5.

      1. Dopo l'articolo 5 della legge n. 266 del 1991, come modificato dall'articolo 4 della presente legge è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - (Registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale). - 1. È istituito, presso il Ministero della solidarietà sociale, il registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale, al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le organizzazioni di volontariato a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
      2. Per organizzazioni di volontariato, coordinamenti o federazioni di organismi di volontariato a carattere nazionale si intendono quelli che svolgono attività e sono presenti in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale.

      3. L'iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale.
      4. Il Ministro della solidarietà sociale adotta, con proprio decreto, un apposito regolamento che disciplina i procedimenti per l'iscrizione e la cancellazione nel registro di cui al presente articolo, nonché per la revisione periodica dello stesso, in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      5. Il regolamento di cui al comma 4 stabilisce, altresì, i termini per la conclusione

 

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dei procedimenti ivi previsti nonché, decorsi inutilmente tali termini, che l'iscrizione si intenda comunque assentita.
      6. L'iscrizione nel registro di cui al presente articolo è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefìci previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali vigenti in materia.
      7. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e di cancellazione nel registro di cui al presente articolo, è ammesso ricorso in via amministrativa al Ministro della solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 12. Avverso i medesimi provvedimenti, è ammesso, in ogni caso, entro due mesi, ricorso al tribunale amministrativo regionale che decide, in camera di consiglio, entro un mese dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro un mese dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro due mesi».

      2. Il regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 5-bis della legge n. 266 del 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

      1. All'articolo 6 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «registri generali delle organizzazioni di volontariato» sono sostituite dalle seguenti: «registri regionali e provinciali delle organizzazioni di volontariato non a carattere nazionale»;

          b) al comma 2, le parole: «secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti:

 

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«nonché di ogni altro tipo di beneficio previsto dalla legislazione vigente in materia»;

          c) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministro della solidarietà sociale invia ogni anno alle regioni e alle province autonome copia aggiornata del registro di cui all'articolo 5-bis. Il Ministero della solidarietà sociale e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, svolgono periodicamente i controlli necessari alla verifica dei requisiti per il permanere delle organizzazioni di volontariato nei rispettivi registri».

Art. 7.

      1. All'articolo 7 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «nei registri di cui all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6»;

          b) al comma 2, dopo le parole: «forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità» sono inserite le seguenti: «, che garantiscano il coinvolgimento degli utenti,».

Art. 8.

      1. Dopo l'articolo 8 della legge n. 266 del 1991 è inserito il seguente:

      «Art. 8-bis. - (Tributi locali). - 1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni su tributi di propria competenza per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6 della presente legge, ad esclusione degli enti che si trovano in condizioni di dissesto ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

 

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Art. 9.

      1. All'articolo 9, comma 1, della legge n. 266 del 1991, le parole: «nei registri di cui all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6».

Art. 10.

      1. Dopo l'articolo 9 della legge n. 266 del 1991, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 9-bis. - (Benefìci in materia di lavoro). - 1. I lavoratori che fanno parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6 della presente legge e di associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, per poter espletare l'attività prevista da convenzioni stipulate con enti pubblici, hanno diritto di usufruire, compatibilmente con l'organizzazione aziendale o dell'amministrazione di appartenenza, di forme di flessibilità dell'orario e dell'organizzazione del lavoro, secondo la disciplina prevista dai contratti o dagli accordi collettivi, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile, flessibilità sui turni, orario concentrato.
      2. A un rappresentante per ogni organizzazione di volontariato iscritta nel registro di cui all'articolo 5-bis della presente legge e per ogni associazione di promozione sociale iscritta nel registro di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che ricopre, secondo lo statuto, cariche dirigenziali elettive di carattere nazionale e che per l'espletamento dei compiti di istituto è costretto alla sospensione dell'esercizio dell'attività lavorativa, è riconosciuto, a richiesta, il collocamento in aspettativa non retribuita, per la durata del mandato.
      3. I periodi di aspettativa di cui al comma 2 sono considerati utili ai fini del riconoscimento di ogni prestazione connessa alla copertura assicurativa obbligatoria e, in particolare, del diritto e della

 

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misura della pensione a carico del fondo previdenziale di appartenenza, ivi comprese le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, qualora questi sospendano l'esercizio della loro attività per la durata del mandato.
      4. L'accertamento delle condizioni e dei requisiti per l'accesso ai benefìci di cui al presente articolo è demandato agli enti previdenziali, ai quali è inviata copia dell'istanza iniziale trasmessa al datore di lavoro. Verificata la regolarità del diritto all'aspettativa o alla sospensione dell'attività, l'ente previdenziale provvede all'accredito della contribuzione figurativa correlata alla retribuzione della categoria e alla qualifica professionale posseduta, di volta in volta adeguata in relazione alla dinamica salariale e di carriera, previa acquisizione di idonea documentazione. È prevista la possibilità di accredito ad integrazione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564».

      2. L'articolo 19 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è abrogato».

Art. 11.

      1. All'articolo 10 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

              «1. Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa»;

          b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) le forme di partecipazione delle organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6 alla programmazione e alla realizzazione concreta degli interventi e dei servizi nei settori in cui esse operano»;

 

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          c) al comma 2, lettera f), le parole: «iscritte nei registri di cui all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6».

Art. 12.

      1. All'articolo 11, comma 1, della legge n. 266 del 1991, le parole: «iscritte nei registri di cui all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6».

Art. 13.

      1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 266 del 1991, come modificato dall'articolo 13 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 11-bis. - (Messaggi di utilità sociale). - 1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 12 della presente legge».

Art. 14.

      1. L'articolo 12 della legge n. 266 del 1991 è sostituito dal seguente:

      «Art. 12. - (Osservatorio nazionale per il volontariato). - 1. Con decreto del Ministro della solidarietà sociale è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, di seguito denominato "Osservatorio".
      2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della solidarietà sociale o da un suo delegato ed è composto da ventiquattro membri, di cui dieci rappresentanti delle organizzazioni a carattere nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 5-bis, dieci rappresentanti delle altre organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, tre esperti e un rappresentante dei centri di servizio di cui all'articolo 15. Alle sedute dell'organo partecipano, in qualità

 

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di osservatori, tre membri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
      3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente, scelto tra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, dura in carica tre anni e i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.
      4. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio adotta un apposito regolamento.
      5. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla competente direzione generale del Ministero della solidarietà sociale ha in particolare i seguenti compiti:

          a) assiste il Ministro della solidarietà sociale nella tenuta e nell'aggiornamento del registro di cui all'articolo 5-bis;

          b) esprime pareri e formula proposte sulle norme di legge e di regolamento in materia di volontariato;

          c) promuove studi e ricerche sul volontariato in Italia e all'estero;

          d) approva progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con enti locali, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6, finalizzati a fronteggiare emergenze sociali e a favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

          e) sostiene e promuove, anche con la collaborazione delle regioni e di altri soggetti istituzionali, iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato, nonché progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;

          f) pubblica un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione della legislazione nazionale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigente in materia di volontariato;

 

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          g) promuove iniziative di informazione e di comunicazione nonché ogni altra iniziativa finalizzata alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;

          h) stabilisce raccordi con altri organismi istituzionali e soggetti nazionali e degli enti locali che perseguono analoghe finalità, anche allo scopo di promuovere il coordinamento delle politiche di sviluppo delle attività di volontariato e di promozione sociale nella lotta all'esclusione sociale e nella tutela del patrimonio ambientale e culturale. In particolare, l'Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

          i) promuove, con cadenza triennale, una conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano i soggetti istituzionali, le organizzazioni e gli operatori interessati;

          l) esamina i messaggi di utilità sociale redatti dalle organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6, e li trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

          m) promuove iniziative volte al monitoraggio e alla verifica del funzionamento dei centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 15.

      6. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007».

Art. 15.

      1. Dopo l'articolo 12 della legge n. 266 del 1991, come modificato dall'articolo 14 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 12-bis. - (Fondo nazionale per il volontariato). - 1. È istituito, presso il Ministero della solidarietà sociale, il Fondo nazionale per il volontariato, finalizzato al sostegno delle iniziative e dei

 

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progetti di cui alle lettere d) ed e) del comma 5 dell'articolo 12.
      2. Per il funzionamento del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, utilizzando una percentuale dell'ammontare complessivo delle vincite dei concorsi pronostici non riscosse dai vincitori».

Art. 16.

      1. All'articolo 13, comma 1, della legge n. 266 del 1991, le parole: «e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772» sono sostituite dalle seguenti: «e del servizio civile nazionale».

Art. 17.

      1. L'articolo 14 della legge n. 266 del 1991 è sostituito dal seguente:

      «Art. 14. - (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 18.

      1. Dopo l'articolo 15 della legge n. 266 del 1991, è inserito il seguente:

      «Art. 15-bis. - (Centri di servizio per il volontariato). - 1. I centri di servizio per il volontariato, di cui al comma 1 dell'articolo

 

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15, hanno la funzione di sostenere e di qualificare l'attività delle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6, attraverso la erogazione di servizi di:

          a) formazione;

          b) informazione e documentazione;

          c) collaborazione alla promozione di nuove iniziative di volontariato e consolidamento delle iniziative già in atto;

          d) consulenza tecnica, fiscale e amministrativa;

          e) sostegno alla progettazione, all'avvio e alla realizzazione di specifiche attività e progetti delle organizzazioni di volontariato.

      2. I centri di servizio di cui al comma 1 redigono bilanci preventivi e consultivi e li trasmettono al comitato di gestione competente per territorio e all'Osservatorio.
      3. Al fine di riequilibrare le risorse a disposizione in ciascun ambito regionale, presso il Ministero della solidarietà sociale è istituito il fondo di perequazione nazionale, alimentato da un quinto dei fondi di cui al comma 1 dell'articolo 15.
      4. Con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 15 sono altresì stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al comma 3 del presente articolo».